Risoluzione Agenzia Entrate n. 2/E del 10.01.2025

RISOLUZIONE N. 2/E










Roma, 10 gennaio 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo
unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo
esistenti

Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni,

di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato

dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

In particolare, il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha modificato,

tra l’altro, l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento

autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che

il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni

dal termine di presentazione della dichiarazione”. Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS

dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito

avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione

della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta

giorni”.

È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si

prevede che “il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni

autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il

termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate

trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici

rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della

successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

2

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno

successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo

33”.

Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte

dal 1° gennaio 2025.

Con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per il

versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della

dichiarazione di successione di cui al Testo unico in argomento.

Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18

settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la

ridenominazione dei relativi codici tributo secondo le indicazioni riportate nei seguenti

paragrafi.

1. Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di

successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della

dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è

istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:

“1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni -

autoliquidazione”.

Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il

seguente codice tributo:

“1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi

pagamento rateale”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella

sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;

3

? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice

fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,

erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice

fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice

identificativo”;

? per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”

è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero

della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso

di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è

valorizzato con “0101”).

Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di

successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20

per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento

in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”. Per il

rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il

suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad

esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate

(ad esempio, “08” oppure “12”).

2. Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento

In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui

all’articolo 50 del TUS1, per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta,

con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare

esclusivamente mediante il modello F24:

“1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione

di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art.

13 d.lgs. n. 472/1997”.


1 A decorrere dal 1° gennaio 2026, articolo 47 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

4

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;

? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice

fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,

erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice

fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice

identificativo”.

Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di

seguito indicato:

“1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e

tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n.

472/1997”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il

codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento -

art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.

3. Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli

Uffici

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di

liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare

esclusivamente mediante il modello F24:

“A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni -

Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.

5

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”,

nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il

vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.

Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di

seguito indicato:

“A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della

dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli

Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni -

Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.

*****

A seguito della modifica dell’articolo 19 del TUS, ad opera dell’articolo 5, comma 1,

lett. b, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione sono

ridenominati i seguenti codici tributo, come di seguito indicato:

“1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

“1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;

“A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari

e catastali - Somme liquidate da ufficio”.



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