RISOLUZIONE N. 2/E
Roma, 10 gennaio 2025
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo
unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributo
esistenti
Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato
dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
In particolare, il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha modificato,
tra l’altro, l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento
autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che
“il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni
dal termine di presentazione della dichiarazione”. Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS
dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito
avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione
della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta
giorni”.
È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si
prevede che “il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni
autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il
termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate
trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici
rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della
successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno
successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo
33”.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte
dal 1° gennaio 2025.
Con risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 sono stati istituiti i codici tributo per il
versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della
dichiarazione di successione di cui al Testo unico in argomento.
Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18
settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la
ridenominazione dei relativi codici tributo secondo le indicazioni riportate nei seguenti
paragrafi.
1. Versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di
successione e autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della
dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è
istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:
• “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni -
autoliquidazione”.
Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il
seguente codice tributo:
• “1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - interessi
pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
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? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice
fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice
fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice
identificativo”;
? per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”
è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero
della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso
di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è
valorizzato con “0101”).
Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di
successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20
per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento
in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”. Per il
rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il
suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad
esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate
(ad esempio, “08” oppure “12”).
2. Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento
In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui
all’articolo 50 del TUS1, per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta,
con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare
esclusivamente mediante il modello F24:
• “1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione
di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art.
13 d.lgs. n. 472/1997”.
1 A decorrere dal 1° gennaio 2026, articolo 47 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
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In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
? nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice
fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato,
erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice
fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice
identificativo”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di
seguito indicato:
• “1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e
tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n.
472/1997”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il
codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento -
art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.
3. Versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli
Uffici
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di
liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare
esclusivamente mediante il modello F24:
• “A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni -
Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.
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In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”,
nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il
vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di
seguito indicato:
• “A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della
dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”.
Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli
Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni -
Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.
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A seguito della modifica dell’articolo 19 del TUS, ad opera dell’articolo 5, comma 1,
lett. b, del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione sono
ridenominati i seguenti codici tributo, come di seguito indicato:
• “1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
• “A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari
e catastali - Somme liquidate da ufficio”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente