Gli importi delle indennit? antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall?art. 1 e dall?art. 2 del decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze del 16/11/2012, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27/11/2012, pari rispettivamente all? 2,7% dal 1?gennaio 2012 (in luogo della misura provvisoria dell? 2,6% di cui al D.M. del 18 gennaio 2012) e al 3,0% dal 1?gennaio 2013 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2012 e per il 2013, gli importi delle seguenti indennit?:
| 1?gennaio 2012 | 1?gennaio 2013 |
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€ 12,59 |
€ 12,97 |
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€ 6,30
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€ 6,49
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€ 20,99
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€ 21,62
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€ 10,51
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€ 10,82
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| € 84,69 | € 87,23 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari ? stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l?aggiornamento di cui trattasi sar? operato, sempre a decorrere dal 1? gennaio 2013, anche sulle indennit? giornaliere in corso di godimento a quest?ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all?indennit? di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell?art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l?indennit? di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all?indennit? giornaliera nella misura fissa di Euro 12,97, dovr? essere erogata quest?ultima.