Mercoledì 23 settembre 2020

Il ritardo nel deposito della sentenza non può mai essere causa di nullità

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l'ordinanza n. 19661 del 21.09.2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che il motivo di ricorso dedotto ex art.360, comma primo, n.4 cod. proc. civ. è infondato nel caso in cui ove anche venisse per ipotesi ritenuta esistente un'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari non venga in concreto indicato il danno difensivo subito.

Viene rammentata la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale i vizi di cui al paradigma n.4, primo comma, dell'art.360 cod. proc. civ. che possono determinare la nullità della sentenza, non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale.

Sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa ne deriva l'inammissibilità (Ad es., Cass. Sez. VI - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014).

La sollevata lamentela di tardività nel deposito della sentenza da parte della CTR non può essere accolta perché il termine di cui all'art.37, d.lgs. n.536 del 1992 è ordinatorio, e pertanto l'inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 03/10/2002).

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  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

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    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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