Giovedì 19 ottobre 2023

Ammissibile il ricorso dei coniugi con domanda congiunta e cumulata di separazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, , in relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023 ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 ha espresso il principio di diritto secondo il quale: "In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio."

Sul tema è intervenuto l'Organismo Congressuale Forense che, con Comunicato Stampa pubblicato nella stessa giornata, ha espresso "viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc.".
Con la citata sentenza, si legge ancora nel comunicato dell'OCF, la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’Organismo Congressuale Forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal PNRR.


Fonte: https://www.organismocongressualeforense.news
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    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE: check list

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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