L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota prot. n. 716 del 26 aprile 2023, pubblicata il 9 maggio scorso, in tema di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali, in risposta alla Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), che chiedeva se un'agenzia di somministrazione potesse somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti, ovvero il D.Lgs. n. 81/2015, ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente.
L'INL ricorda innanzitutto la specifica previsione contenuta nell’art. 34, comma 2, del citato D. Lgs, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.
Pertanto, spiega l'Ispettorato, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).
In merito, invece, alle deroghe previste in favore delle attività stagionali, e più in particolare per quanto riguarda quelle relative al limite numerico di lavoratori, le stesse devono considerare la contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti".
A tal fine, prosegue l'INL, rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Di conseguenza, conclude l'Ispettorato, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.
Richiesta dati per il modello REDDITI PF 2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto dei fogli di lavoro in Word organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI persone fisiche per l’anno d’imposta 2024.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi