Con la Circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 fornisce nuove indicazioni rispetto a quelle precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104 che, in particolare, riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla citata legge in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
L'Istituto chiarisce che, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
Inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.
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