Con lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale.
Con la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019, e fornisce le istruzioni sugli adempimenti procedurali per gli operatori delle strutture territoriali e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Sono beneficiari degli interventi garantiti dal Fondo i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali, individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della circolare, appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.
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Proposta per attività di revisione legale dei conti
Con la seguente formula il revisore legale si propone alla società interessata di avvalersi del suo operato.
Proposta per attività di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
Proposta professionale riguardante la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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