Con Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere semplificazioni procedurali per lai presentazione dell'istanza all'INPS per l'accesso all'ammortizzatore sociale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Le aziende che nel campo di applicazione del Fondopotranno richiedere tali prestazioni, in via transitoria e per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, in modalità semplificata.
Quindi, precisa il Ministero, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Comunicazione di rinuncia al diritto di prelazione agraria del confinante: modello personalizzabile
La prelazione agraria esprime il diritto del coltivatore (che sia esso confinante del fondo o conduttore di questo) ad essere preferito al terzo, alle medesime condizioni, nell’acquisto del fondo rustico che il proprietario intende vendere.
Il diritto di prelazione agraria insorge al momento della conclusione del preliminare (o del contratto) di compravendita tra il proprietario del fondo ed il terzo.
La rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario o del confinante è spesso utilizzata nella pratica quale mezzo più rapido ed efficiente per risolvere il problema, in tutti i casi in cui non c’è alcun interesse all’acquisto del fondo agricolo da parte dell’avente diritto.
Quando i rapporti tra il proprietario e l’affittuario o i confinanti sono buoni, è possibile affrontare la questione direttamente, senza ricorrere alla notifica della proposta mediante raccomandata, e soprattutto senza attendere il decorso dei trenta giorni.
Se l’avente diritto, una volta informato delle condizioni proposte per la compravendita, non è interessato ad acquistare il fondo, è sufficiente che dichiari di non accettare la proposta e pertanto di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione.
In questo caso si parla correntemente di “rinuncia al diritto di prelazione”, ma più correttamente si dovrebbe dire che l’affittuario o il confinante “rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione”, in relazione a una specifica proposta di alienazione che gli è stata comunicata.
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