Come noto l'art. 48-bis del Decreto "Rilancio" prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), le cui modalità di applicazione e fruizione sono state definite con provvedimento del 1 ottobre 2021.
Con Provvedimento n. 334506 del 26 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai suddetti soggetti, pari al 64,2944%, riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.
Ed è con la recente Risoluzione n. 65 del 30 novembre che l'Agenzia ha istituito il codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: oneri deducibili e detraibili 2025
Una dispensa dedicata all’esame degli oneri detraibili e deducibili per le persone fisiche, che, in dichiarazione dei redditi, trovano collocazione nel quadro E nel quadro RP del Modello redditi o nel Modello 730 Persone Fisiche.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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