L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania ritenendola viziata dalla «Violazione dell'art. 19 D.Igs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.» e deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che la comunicazione di risposta all'interpello disapplicativo per le società di comodo sia atto autonomamente impugnabile, tanto sia perché il citato atto non è compreso nel tassativo elenco previsto dall'art. 19 del D. Igs. n. 546 del 1992, sia perché l'avviso di accertamento successivo sarebbe impugnabile anche in assenza di preventiva contestazione della risposta all'interpello.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1593 del 26.01.2021 ha ritenuto tale motivo infondato.
In tema di elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020) aveva già affermato il condivisibile principio, che viene ribadito, secondo cui il suddetto elenco, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi. Tra questi la Corte di Cassazione (Sez. 6-5, Ordinanza n. 32425 del 11/12/2019) aveva espressamente individuato il rigetto definitivo, come nella specie, dell'istanza di interpello.
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La nuova classificazione ATECO2025: strumenti utili per lo Studio professionale
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
L’individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l’attività svolta spetta al titolare dell’attività economica che deve comunicarlo, fin dall’inizio attività, all’Agenzia Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.
GESTIONE MIGRAZIONE CLIENTI da 'ATECO 2022' ad 'ATECO 2025'
Lo scorso 11 dicembre 2024, in Italia, l’ISTAT ha pubblicato la struttura della classificazione ATECO 2025, con lo scopo di dettagliare a livello nazionale i contenuti espressi nella classificazione europea delle attività economiche (NACE).
Più recentemente, il 7 febbraio 2025, l’ISTAT ha pubblicato anche le relazioni di corrispondenza tra le classificazioni delle attività economiche ATECO 2025 e la versione precedente (aggiornamento 2022 di ATECO 2007).
La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal 1° aprile 2025.
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Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:
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