Giovedì 17 aprile 2025

ISA redditi 2024: le condizioni per i benefici

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Il direttore dell’Agenzia Entrate, con il provvedimento dell’11 aprile 2025, ha definito le modalità e le condizioni in presenza delle quali, per il periodo d’imposta 2024, si può riconoscere il regime premiale ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale – articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017)

Per l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso IVA che non superano i 70mila euro annui, sono previste due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

I termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2024 sono ridotti di un anno, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità pari almeno a 9, ma solo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.


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