La società che intende eseguire presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori volti ad incrementarne l'efficienza energetica per beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute al settore turistico e che, in base a quanto riferito dalla stessa, avrà difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il termine de 31 dicembre 2025, non può compensare il credito d'imposta versando l'Iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025 e chiedere successivamente il rimborso della stessa.
Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'"invenzione" di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone "arbitrariamente" la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia Entrate nella Risposta n. 460 del 13 novembre.
LE DISPENSE DI ATENEOWEB: oneri deducibili e detraibili 2025
Una dispensa dedicata all’esame degli oneri detraibili e deducibili per le persone fisiche, che, in dichiarazione dei redditi, trovano collocazione nel quadro E nel quadro RP del Modello redditi o nel Modello 730 Persone Fisiche.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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